SISTRI- nuove regole

Prosegue la storia infinita del SISTRI: nuovo testo in Gazzetta Ufficiale
ed in vigore dall’8 giugno, con operatività demandata a specifici decreti
attuativi del Ministero dell’Ambiente. Nel frattempo, restano validi gli
adempimenti attualmente previsti, online sul portale dedicato al sistema di
tracciabilità dei rifiuti. Rispetto alla vecchia normativa è stata prevista
una procedura semplificata, che consente di effettuare gli adempimenti
sulle comunicazioni al SISTRI attraverso le associazioni di categoria. Per
il resto non ci sono novità sostanziali: restano le regole relative ai soggetti
obbligati ad aderire, al contributo di iscrizione (a carico delle imprese), alle
modalità operative.
Il nuovo regolamento (decreto 78/2016) si compone di 24 articoli, con
tutte le norme, le regole operative e due allegati che contengono
contributi e nuovi oneri introdotti (per lo più, si tratta di trasformazione
digitale di adempimenti prima previsti in forma cartacea).
Continua ad essere prevista la possibilità di adesione volontaria per
produttori, gestori, intermediari e commercianti diversi da quelli obbligati
all’iscrizione al SISTRI. Le modalità operative per l’iscrizione saranno
previste da specifici decreti attuativi. A 30 giorni dall’avvenuta iscrizione,
vengono consegnati dispositivi USB e credenziali per l’accesso al sistema
e l’inserimento dei dati. Gli operatori che intendono iscriversi
volontariamente comunicano la scelta utilizzando l’apposita sezione sul
portale del SISTRI. In qualsiasi momento questi operatori possono
ritornare al regime cartaceo.
Il contributo resta a carico degli operatori iscritti al SISTRI, viene pagata
annualmente, le tariffe sono contenute nell’allegato 1 del decreto.
Il regolamento fornisce le direttive per la compilazione della scheda
SISTRI, in cui bisogna indicare quantità e caratteristiche qualitative dei
rifiuti. In generale, le informazioni sui rifiuti prodotti vanno inserite entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione degli stessi.
L’articolo 19 consente a produttori e trasportatori di delegare la gestione
operativa alle associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative sul
piano nazionale. L’articolo 20 fornisce ai produttori obbligati all’iscrizione
la possibilità di adempiere ai relativi obblighi attraverso il servizio
pubblico di raccolta o altro circuito a cui conferiscono i rifiuti previa
convenzione.
Il nuovo Regolamento ha quindi sostanzialmente il compito di portare le
imprese interessate alla gestione dei rifiuti pericolosi verso un sistema più
semplice ed economico. L’intervento è stato attuato sulla struttura e le
modalità di funzionamento del sistema di tracciabilità, che non può essere
più vissuto dalle aziende come un insieme di oneri insopportabili, ma
come una garanzia innanzitutto per loro stesse
(BEST – Notiziario n° 13 – luglio 2016)